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Proroghe Ambientali - Disposizioni previste dalla DGR n. 211/2020 e dalla Delibera n.227/2020

  • Le frequenze assegnate agli autocontrolli, previste per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dei vari impianti o installazioni non sono da considerarsi tassative.
  • Gli autocontrolli previsti … possono essere posticipatifino al termine delle misure precauzionali, o prima se possibile; si deve comunque fare in modo di rispettare il numero annuale degli autocontrolli fissato dall’autorizzazione. Il posticipo deve essere comunicato da parte dell’azienda al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC).
  • Per comunicazioni di dati e trasmissione di elaborati (es: report annuale AIA; PUA residui zootecnici), che non possano essere inviatinel rispetto dei termini di scadenza, sarà possibile comunicare la nuova data di presunto adempimento alla SAC (preferibilmente con anticipo), attraverso modalità telematiche o per via PEC. Tali comunicazioni sono da intendersi come richieste di modifica non sostanziale ed accettate automaticamente, senza comportare spese istruttorie.
  • Per impedimenti dovuti all’emergenza che ritardino l’attuazione delle prescrizioni previsti nell’AIA e relativi termini di tempo si attua la stessa procedura del punto precedente (ossia comunicare preventivamente la nuova data di presunto adempimento alla SAC, attraverso modalità telematiche o per via PEC).
  • Scadenze temporali riguardanti la presentazione di “riesame” dell’AIA possono essere posticipate previa comunicazione alla SAC competente, preferibilmente prima della scadenza, indicando la nuova data di invio della documentazione prevista.
  • Posticipo al 31 maggio per la trasmissione dei dati derivanti dalla caratterizzazione delle acque reflue industriali dalle attività produttive.
  • Posticipo al 30 giugno per i pagamenti connessi ai canoni annuali di concessione e ai termini temporali connessi all’utilizzo del demanio idrico.
  • Posticipo al 15 luglio per la compilazione annuale della scheda ORSO da parte dei gestori di impianti di trattamento rifiuti.
  • Posticipo al 31 luglio per la trasmissione dei dati relativi al sistema informativo del Servizio Idrico Integrato.
  • Posticipo al 30 settembre riguardo gli adempimenti previsti dai provvedimenti di valutazione ambientale (screening e VIA).

Nella delibera vengono precisati anche i termini massimi entro cui soddisfare ai vari adempimenti una volta definitivamente cessate le restrizioni sanitarie in atto, in modo particolare:

  • 60 giorni nel caso di campionamenti (autocontrolli);
  • 90 giorni nel caso di attivazione di impianti;
  • 30 giorni nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e redazioni di Piani.

 

Per approfondire Delibera DGR Emilia-Romagna n. 227 del 23/03/2020

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