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Oggi 04/10/2022 entrerà in vigore il D.M. del 02/09/21 che introduce importanti novità circa la gestione della sicurezza antincendio e la formazione degli addetti al servizio.

A tal proposito, l’articolo 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza - illustra i principali cambiamenti adottati rispetto a quanto riportato all’art. 37, comma 9, del D.Lgs. del 09/04/2008.

In particolare si evidenzia:

 

NUOVA DENOMINAZIONE DEI CORSI
Al posto delle classiche categorie di rischio ci sarà una nuova suddivisione in livelli
LIVELLO 1 (ex rischio Basso)
LIVELLO 2 (ex rischio Medio)
LIVELLO 3 (ex rischio Alto)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Sarà possibile effettuare la parte teorica anche mediante formazione a distanza sincrona (oltre che in presenza in aula, come in precedenza).
La parte pratica invece dovrà sempre avvenire in presenza e sarà obbligatoria anche per il Livello 1 (ex rischio Basso)

DURATA DELLA FORMAZIONE
LIVELLO 1 (ex rischio Basso):
Ex novo: 4 ore | Aggiornamento (ogni 5 anni): 2 ore

LIVELLO 2 (ex rischio Medio):
Ex novo: 8 ore | Aggiornamento (ogni 5 anni): 5 ore

LIVELLO 3 (ex rischio Alto):
Ex novo: 16 ore | Aggiornamento (ogni 5 anni): 8 ore

PERIODICITA' QUINQUENNALE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO (non più triennale)
In tali termini, e come riportato all’art. 7, comma 2, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima/o formazione/aggiornamento.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER CORSI SVOLTI CON LA VECCHIA MODALITA'
Se alla data di entrata in vigore del presente decreto, 04/10/2022, sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima formazione svolta, il corso di aggiornamento si potrà svolgere entro i 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (04/10/2023).
Oltre tale data, qualora non si abbia adempiuto all’obbligo formativo, non sarà più possibile svolgere una formazione di aggiornamento, ma sarà indispensabile l’iscrizione alla formazione ex-novo.
Il Decreto precisa infine che i corsi già programmati secondo la vecchia modalità saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi a partire dall'entrata in vigore del D.M. 2/09/2022, ovvero entro il 4/04/2023.

Per una esaustiva conoscenza della normativa si rimanda alla pubblicazione della stessa sul sito della gazzetta ufficiale.

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