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Con l'ADR 2019 l'obbligo di nomina del Consulente ADR è esteso ad ogni impresa le cui attività comprendono anche "la spedizione" di merci pericolose su strada, la designazione deve essere effettuata entro il 31 Dicembre 2022 (termine del periodo di deroga di cui 1.6.1.44 introdotto da ADR 2019). 

L'ADR 2023 ha previsto la soppressione della deroga e determinato l’obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza per tutti gli speditori a partire dal 1° gennaio 2023 senza alcuna possibilità di usufruire del semestre transitorio che sarà applicabile soltanto per le disposizioni dell’ADR 2021 emendate. 

È Stata pubblicata la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose. 

 

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR). 

A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere. 

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

  • nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. 

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:

  • spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000), e
  • spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

Si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte del Ministero.

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