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Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 23 febbraio 2023 n°18 che abroga il Decreto Legislativo n°31 del 2 febbraio 2001.

Il Decreto n°18 introduce l’approccio alla sicurezza dell’acqua per garantire maggiore qualità delle acque potabili e intensificazione dei controlli interni ed esterni.

Il Decreto non si applica alle acque minerali naturali; alle acque considerate medicinali; alle acque destinate ad un uso diverso da quello potabile; alle acque usate e incorporate negli alimenti, se derivano da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore e se la qualità non ha conseguenze dirette o indirette sul prodotto finito; ecc.

 

Si applica alle acque in bottiglia o in contenitori per il consumo umano e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti; alle acque prodotte dalle case dell’acqua; alle navi che eseguono desalinizzazione, trasporto passeggieri e sono gestori idropotabili; altri gestori idropotabili ecc.

Particolare attenzione è posta su:

1) Valutazione e gestione del rischio

Applicabile a:

  • aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque per il consumo umano (Art.7);
  • sistema di fornitura idropotabile (Art.8);
  • sistema di distribuzione idrica interni (Art.9).

2) Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.  

Si suddividono in 4 parti:

  • parte A: parametri microbiologici;
  • parte B: parametri chimici;
  • parte C: parametri indicatori e parametri indicatori per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione;
  • parte D: parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni.

Sono stati considerati anche i requisiti in merito ai materiali a contatto con acque potabili destinate al consumo umano.

Inoltre sono stati inseriti due nuovi parametri: l’uranio con un limite di 30µg/L, la legionella per la distribuzione idrica interna agli edifici. Per altri parametri sono stati modificati i limiti.

3) Frequenza di campionamento

I parametri si suddividono in due gruppi:

  • gruppo A: Escherichia Coli, enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività; altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo; se si utilizza cloramina bisogna controllare ammonio e nitrito; bisogna verificare il parametro alluminio e ferro se si utilizzano per il trattamento delle acque;
  • gruppo B: altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma, eccetto i parametri parte D.

La frequenza di campionamento è indicata in funzione del volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura idropotabile e del gruppo di parametri:

 Cattura

Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d’acqua, supponendo un consumo di 200 l/giorno (*pro-capite).

Nota 2: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4.300 m3/g = 16 campioni per i parametri del Gruppola frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4.300 m3/g = 16 campioni per i parametri del GruppoA (quattro per i primi 1.000 m3/g + 12 per gli ulteriori 3.300 m3/g).

Nota 3: per i gestori idro-potabili, se non è stata concessa un’esenzione dal campo di applicazione del presenteper i gestori idro-potabili, se non è stata concessa un’esenzione dal campo di applicazione del presentedecreto a norma dell’articolo 3, comma 7, la frequenza minima di campionamento è stabilita per i parametridel Gruppo A e del Gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una voltaall’anno.

Nota 4: la frequenza di campionamento può essere ridotta, a condizione che tutti i parametri fissatiLa frequenza di campionamento può essere ridotta, a condizione che tutti i parametri fissaticonformemente all’articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei􀀃anni come pure siano monitorati neicasi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d’acqua o siano realizzate modifichea tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell’acqua. 

Riferimenti normativi:
D.lgs. del 23 febbraio 2023 n°18
Direttiva UE 2020/2184

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