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La Restrizione n. 74 sui diisocianati, pubblicata all’interno del Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII del REACH, stabilisce che entro il 24 agosto 2023 tutti i lavoratori (dipendenti o autonomi) che manipolano diisocianati partecipino al corso di formazione sui pericoli e rischi connessi al loro uso.

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici che possono causare sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle. Singolarmente e come costituenti di altre sostanze e miscele si possono trovare in tutti i composti poliuretanici e sono presenti in resine bicomponenti, adesivi, isolanti, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture utilizzate in tante lavorazioni come, ad esempio, in quelle del settore edile.

A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%. L'immissione sul mercato sarà vietata a partire dal 24 febbraio 2022.

REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE DEL 3 AGOSTO 2020

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

REACH Allegato XVII – restrizioni: Regolamento (UE) 2020/1149

Ricordiamo che l’allegato XVII del REACH riporta l’elenco di tutte le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 introduce la restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici che alifatici, tali componenti di miscele non possono più essere:

 utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego.

 Immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo il fornitore deve riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.

Per maggiori informazioni selezionare i link seguenti:

Clicca su Link: per REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020.

Clicca su Link: per visualizzare il sito web con i dettagli delle sostanze diisocianate.

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