- Novità in tema di emissioni in atmosfera e sostanze pericolose
Introdotto il comma 7-bis all’art. 271 del D.Lgs. 152/2006 che prevede la sostituzione delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e delle sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni; la sostituzione deve essere effettuata non appena tecnicamente ed economicamente possibile.
I gestori sono tenuti a trasmettere all’autorità competente, ogni cinque anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione analizzando la disponibilità di alternative e la fattibilità della sostituzione delle predette sostanze.
Per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio al 28/08/2020 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020) in cui sono utilizzate nei cicli produttivi dette sostanze o le miscele l’adeguamento alle nuove disposizioni ha le seguenti tempistiche: la prima relazione va inviata entro il 28/08/2021 (un anno dall’entrata in vigore del decreto);
la prima domanda di autorizzazione va presentata entro il 01/01/2025. Il cambiamento di classificazione di sostanze o miscele comporta la necessità che, entro tre anni dalla variazione, sia presentata una domanda di autorizzazione per l’adeguamento alle nuove disposizioni.
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Ref. Francesca Bello
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