È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 Febbraio 2025 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 Gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
In base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.
Di seguito gli aggiornamenti apportati per l’anno 2025:
Il 22 Gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Questo nuovo regolamento rappresenta un passo significativo verso la promozione dell'economia circolare e la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi, introducendo misure che coinvolgono sia le imprese sia i consumatori. Clicca qui per il testo completo.
Vediamo quali sono le principali novità introdotte:
Leggi tutto: GLI IMBALLAGGI NON SARANNO PIU' UN RIFIUTO? ECCO LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO UE 2025/40
Il 26 settembre 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione. Questo aggiornamento, sancito dal Decreto 28 giugno 2024, n. 127, sostituirà il precedente D.M. 27 settembre 2022, n. 152, introducendo nuove disposizioni e criteri più specifici per il recupero e il riutilizzo di questi materiali.
Il concetto di End of Waste (EOW), ovvero "cessazione della qualifica di rifiuto", è un principio introdotto dalla normativa europea che stabilisce quando un materiale smette di essere considerato rifiuto e può essere riutilizzato come materia prima secondaria. Questo avviene solo se il materiale ha subito un trattamento adeguato e soddisfa criteri specifici di qualità e sicurezza ambientale.
Il nuovo regolamento stabilisce criteri chiari per determinare quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione cessano di essere considerati tali e possono essere riutilizzati come aggregati recuperati. L'obiettivo è promuovere il riciclo di questi materiali, riducendo l'impatto ambientale e favorendo l'economia circolare nel settore edilizio.
Un aspetto chiave del provvedimento è che i rifiuti inerti destinati alla produzione di aggregati recuperati devono provenire preferibilmente da demolizioni selettive, garantendo così un maggiore controllo sulla qualità dei materiali.
Requisiti e Responsabilità dei Produttori
Il regolamento pone particolare attenzione anche alle responsabilità dei produttori di questi materiali. In base all'articolo 5, chi produce aggregati recuperati deve:
Leggi tutto: DECRETO EOW RIFIUTI INERTI: DAL 25 MARZO SCATTA L'OBBLIGO
Il microclima si riferisce all’insieme di parametri fisici che caratterizzano un ambiente specifico, come temperatura, umidità, ventilazione e qualità dell’aria. Questi elementi interagiscono tra loro, creando condizioni che possono variare significativamente in base alla tipologia di attività lavorativa e alla conformazione degli spazi e devono essere monitorati per garantire condizioni ottimali.
Un microclima considerato confortevole suscita negli individui una sensazione di benessere, definita di comfort termico, in cui il soggetto non avverte alcuna sensazione né di caldo né di freddo.
La normativa italiana prevede specifiche disposizioni sul microclima nei luoghi di lavoro: l’Allegato IV del D. Lgs. 81/08 definisce i requisiti minimi di sicurezza per i locali di lavoro, compresi quelli relativi alla qualità dell’aria e alla temperatura, mentre l’Articolo 180 dello stesso decreto include il microclima tra gli agenti fisici da monitorare e valutare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
PERCHE' EFFETTUARE LA RILEVAZIONE DEL MICROCLIMA?
La valutazione del rischio da campi elettromagnetici (CEM) nel contesto del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) è un obbligo per le imprese che espongono i lavoratori a fonti di campi elettromagnetici. L'articolo 181 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che, quando un lavoratore può essere esposto a livelli di CEM superiori ai limiti di esposizione previsti, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e sicurezza dei dipendenti. La valutazione deve includere:
COSA SONO I CEM?
I campi elettromagnetici (CEM) sono fenomeni fisici generati dal movimento di particelle cariche, come gli elettroni, che creano sia un campo elettrico che un campo magnetico. Questi campi possono essere naturali o artificiali (come quelli generati da dispositivi elettronici, linee elettriche, Wi-Fi, antenne).
Sebbene la maggior parte dei CEM non sia dannosa, esporre il corpo a campi elettromagnetici intensi e prolungati potrebbe avere effetti sulla salute e potenziali rischi a lungo termine.
Per tale ragione, un'adeguata rilevazione è cruciale per:
Leggi tutto: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
La marcatura UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo standard britannico di certificazione di prodotto, in sostituzione della marcatura CE, dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
Un prodotto con il marchio CE potrà infatti essere venduto nel Regno Unito solo se accompagnato dal marchio UKCA e conforme alle normative britanniche applicabili.
Questo segna un'importante evoluzione nelle normative post-Brexit, con la sostituzione dell'ex marchio CE per molte categorie di prodotti venduti in Inghilterra, Scozia e Galles.
Quali sono le scadenze per la marcatura UKCA?
La marcatura UKCA è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Tuttavia, per la maggior parte dei prodotti il riconoscimento della marcatura CE in Gran Bretagna è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024.
A partire dal 1° gennaio 2025, il marchio UKCA diventerà obbligatorio per i prodotti immessi sul mercato britannico.
Le principali novità sono:
Leggi tutto: La nuova marcatura UKCA: a breve l'obbligo per l'immissione di merci nel Regno Unito
La Direttiva CSRD chiede alle aziende europee con determinate caratteristiche di rendicontare i propri impatti in ambito ESG (Environment, Social, Governance).
Dall’emanazione della direttiva CSRD da parte dell’Unione Europea deriva l’obbligo di adozione di standard europei per la rendicontazione: gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che coprono le tematiche relative a tutte le dimensioni ESG.
Nello specifico, viene posta grande attenzione allo standard ESRS E1 riguardante i cambiamenti climatici. Per rispettare questo standard, le aziende devono identificare gli impatti e rischi ambientali derivanti dalle loro attività, per poi pianificare un piano di mitigazione di tali effetti.
Uno degli aspetti fondamentali da rendicontare è la gestione delle emissioni di gas serra (GHG), misurate e classificate secondo il Protocollo GHG. Questo standard distingue tre categorie di emissioni: Scope 1, 2 e 3.
PERCHE’ E’ COSI’ DIFFICILE RENDICONTARE LO SCOPE 3?
Le emissioni Scope 1 sono quelle dirette, generate dalle attività controllate direttamente dall’azienda;
le emissioni Scope 2 includono le emissioni indirette legate all'energia acquistata e consumata;
le emissioni Scope 3, invece, rappresentano una delle sfide più complesse poiché comprende tutte le emissioni indirette derivanti dalla catena del valore (fornitori e clienti finali), ovvero quelle che non sono sotto il controllo diretto dell’azienda ma sono comunque connesse alle sue attività.
Leggi tutto: RENDICONTAZIONE DELLO SCOPE 3: FACCIAMO CHIAREZZA
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) è una direttiva dell'Unione Europea che aggiorna e amplia i requisiti di rendicontazione non finanziaria per le imprese, con l’obiettivo di promuovere una maggiore trasparenza e affidabilità delle informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). La CSRD, adottata nel 2022, è un’evoluzione della precedente Non-Financial Reporting Directive (NFRD), che era stata introdotta nel 2014.
Obiettivi della CSRD
Principali Caratteristiche della CSRD
Leggi tutto: ALLA BASE DEL REPORTING DI SOSTENIBILITA': LA CSRD
Con il D.M. 132 del 18 settembre 2024, la patente a crediti diventa ufficialmente obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei e mobili per attività lavorative quali costruzione, manutenzione, ristrutturazione, demolizione e altro ancora.
Come si richiede?
La patente viene richiesta all’Ispettorato Nazionale del lavoro, che rilascerà la patente in formato digitale.
Per richiederla è necessario autocertificare:
Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
Leggi tutto: D.M. 18 SETTEMBRE E MODIFICHE AL D.LGS 81/08: INTRODUZIONE DELLA PATENTE A CREDITI
Cos'è il RENTRI?
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema digitale introdotto dal Ministero della Transizione Ecologica italiano, destinato a monitorare in maniera puntuale il ciclo di vita dei rifiuti, dalla loro produzione fino allo smaltimento finale. Si tratta di una piattaforma online che consente a produttori, trasportatori e smaltitori di rifiuti di inserire e consultare in tempo reale le informazioni relative ai rifiuti gestiti, assicurando una maggiore trasparenza e tracciabilità.
Chi è obbligato ad iscriversi?
Leggi tutto: RENTRI E TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI: IL DECRETO IN BREVE
L'ordinanza regionale
In Emilia-Romagna, con l'intensificarsi delle ondate di calore estive, lavorare in alcuni settori è diventato particolarmente rischioso. Le alte temperature non solo riducono la produttività, ma aumentano significativamente il rischio di incidenti e problemi di salute per i lavoratori quali stress termico, disidratazione e colpi di calore talvolta letali.
Alla luce della situazione attuale, la presidente Priolo ha firmato un'ordinanza regionale che vieta pertanto il lavoro nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo a partire da lunedì 29 luglio e fino al 31 agosto 2024 dalle ore 12.30 alle ore 16.00, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa e nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.
L’Inail, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere tale rischio per i lavoratori, tanto più per chi svolge attività fisica intensa.
Leggi tutto: DIVIETO DI LAVORO IN EMILIA ROMAGNA TRA LE 12.30 E LE 16.00 FINO AL 31 AGOSTO 2024
Entrerà in vigore il 25 luglio 2024 la Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 luglio 2024.
La CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) prevede obblighi per le grandi imprese in merito al dovere di diligenza al fine di identificare, prevenire, mitigare e porre fine alle violazioni dei diritti umani ed ai danni ambientali. Il punto cruciale è che la legge riguarda non solo le attività dirette delle imprese, ma anche quelle dei fornitori e dei partner commerciali lungo tutta la catena di produzione.
Cosa prevede la direttiva sulla due diligence?
La direttiva coinvolgerà le società madri e le imprese dell’UE con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, nonché i franchising nell’UE con un fatturato di più di 80 milioni di euro di cui almeno 22,5 milioni sono stati generati da royalties. Saranno coinvolte anche le società madri, le imprese e i franchising di Paesi terzi che raggiungono le stesse soglie di fatturato nell’UE.
A tutte queste società sarà richiesto di garantire il rispetto dei diritti umani e la protezione ambientale lungo la supply chain, monitorando e ponendo rimedio agli eventuali rischi legati a tali temi.
La presente direttiva CSDDD stabilisce quindi norme in materia di:
2019 © OM.EN S.r.l. | Pagina generata in 0.71 secondi. Memoria utilizzata per caricare la pagina: 20.48MB.