Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 16 maggio 2023, è stata introdotta una nuova entrata fiscale destinata al bilancio dell’Unione europea basata sul così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”) che mira a ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo ed ha quale obiettivo primario di garantire che il lavoro svolto in ambito UE per ridurre le emissioni di gas serra, non venga vanificato dall’importazione di merci extra UE non adeguatamente controllate. Il meccanismo CBAM prevede quindi l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate in alcuni prodotti.
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
- la fase “transitoria”, che ha inizio con la data di entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e terminerà il 31 dicembre 2025. In tale periodo transitorio il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM, compresa la valutazione delle emissioni incorporate. In tale fase inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati da parte delle autorità competenti nazionali (in Italia ha sede presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica);
- la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026, In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027.
Nel periodo iniziale tali previsioni si applicheranno ad un numero ristretto di merci la cui produzione è caratterizzata da un’alta intensità di carbonio: cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno. Durante la prima fase transitoria che inizierà il prossimo 1°ottobre 2023, gli operatori individuati nell’articolo 2 del Regolamento di Esecuzione, Reg. (UE) 2023/1773 (l’importatore o il rappresentante indiretto), saranno tenuti a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione: il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, dovrà essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.
Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, tali soggetti dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate nei prodotti. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote espresso in €/tonnellata di CO 2 emessa.
La Commissione ha sviluppato il registro transitorio CBAM per aiutare gli importatori a svolgere e riferire come parte dei loro obblighi CBAM. L'accesso al registro dovrebbe essere richiesto tramite l'Autorità Nazionale Competente (NCA) dello Stato membro in cui è stabilito l'importatore.
Le aziende importatrici che non rispettano i vincoli indicati nel Regolamento 2023/956 rischiano pesanti sanzioni, tra cui un’ammenda pari a 100 € per ogni tonnellata di carbonio incorporata nella merce importata.