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Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, entrato in vigore l’11 marzo 2024, prevede:

  • Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l’uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
  • Condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
  • Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
  • Limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi;
  • Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

Il Regolamento 2024/573 si applica:

  • Ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • Ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Principali novità:

  • Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
  • Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio;
  • Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
  • Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari. Analogamente, l’obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
  • Introduzione dell’obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
  • Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
  • I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
  • Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

 

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